LA DIRETTIVA 2012/19/UE HA SOSTANZIALMENTE MODIFICATO IL QUADRO LEGISLATIVO NELL’INETRO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE. QUALI I SOGGETTO OBBLIGATI, QUALI GLI OBBLIGHI E I DIRITTI PER I CONSUMATORI, DIPENDE DA COME OGNI SINGOLO STATO HA NORMATO L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA.
Nel 2012, la UE ha approvato la direttiva 19 che va a modificare la precedente previsione normativa 2002/96/UE del 27/01/2003 attraverso sostanziali modifiche del quadro normativo di riferimento.
Mentre era certo che Pompe e Sistemi di Pompaggio non rientrassero nelle previsioni de 2002, come affermato dalla Position Paper di EUROPUMP, è ormai certo che tali prodotti rientrano nell’applicazione della nuova normativa.
Ecco di seguito le principali previsioni:
SOGGETI OBBLIGATI:
- Chi produce e/o vende e/o immette nel mercato per primo;
- Chi immette a marchio a proprio;
- Chi importa RAEE da fuori lo spazio economico e lo immette nello stesso anche senza apporre marchio proprio;
- Chi immette RAEE direttamente al consumatore.
OBBLIGHI DEI SOGGETI PRODUTTORI O DISTRIBUTORI NELLO SPAZIO SME:
- Iscriversi al registro RAEE del proprio paese e dichiarare l’immesso annuale sul mercato;
- Riportare nelle fatture il numero di iscrizione del registro;
- Apporre il marchio e simbolo del “Cassonetto Barrato” e aggiornare il libretto di istruzioni
- Organizzare la raccolta nel paese di competenza con i seguenti vincoli:
- Garantire il recupero del 78-85%;
- Affidare i rifiuti ad impianti con trattamento adeguato.
- Garantire il ritiro del rifiuto professionale secondo lo schema:
- 1:1 prima del 15 agosto 2018;
- 1:0 dopo il 15 agosto 2018.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DISTRIBUTORI E /O INSTALLATORI DEL PAESE DI ORIGINE DEL PRODOTTO:
- Ritirare RAEE secondo gli schemi 1:1 o 1:0;
- Autorizzare all’Albo Gestori Rifiuti i propri spazi
- Portare i RAEE in piazzola di conferimento o in impianti adeguati allo smaltimento;
- Non smontare i RAEE.
TERMINI DI APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI: 15 AGOSTO 2018